Chiarimenti sull’aspettativa per il dipendente che svolge attività professionali o imprenditoriali

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Il dipendente pubblico che intenda avviare un’attività professionale e imprenditoriale può godere del collocamento in aspettativa, senza assegni né decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi. È comunque esclusa da tale ipotesi la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati. Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione pubblica con il parere del 24 marzo 2021, n. 19365.

Il quesito rivolto al Dipartimento concerne la possibilità per il dipendente di una Provincia di svolgere contemporaneamente un’attività di lavoro subordinato presso un privato sfruttando l’aspettativa ex articolo 18 della legge n. 183/2010. Secondo il Dipartimento questa disposizione, come modificata dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 56/2019, consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, privi di assegni e senza decorrenza dell’anzianità, qualora gli stessi siano intenzionati ad avviare attività economiche o imprenditoriali.

Per tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità dettate dall’articolo 53 del d.lgs n. 165/2001, norma che impedisce ai dipendenti pubblici l’esercizio del commercio, dell’industria, dell’attività professionale o l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. Dunque, considerando che l’aspettativa di cui trattasi agisce in deroga alla disciplina generale sopraccitata, la stessa dev’essere concessa previo esame della documentazione presentata dall’interessato. Ad ogni modo, conclude il Dipartimento, poiché il legislatore del 2019 fa cenno alle sole attività professionali e imprenditoriali, si ritiene comunque preclusa ai dipendenti pubblici la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati, per quanto attiene al regime dell’aspettativa in esame.

 IL PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 24 MARZO 2021, N. 19365.

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