Proroghe brevi per smart working e lavoratori fragili

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Fonte: Sole 24 Ore

Il decreto legge Milleproroghe (183/2020) ha esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 gennaio), e comunque non oltre il 31 marzo, l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio in base a fattori quali età, immunodepressione, comorbilità, terapie salvavita, precedenti patologie oncologiche. Tale obbligo, in precedenza in vigore fino al 31 dicembre 2020, si applica anche ai datori di lavoro che, in linea generale, non sono tenuti alla nomina del medico competente, ma che possono provvedervi in questa fase di emergenza oppure chiedere l’intervento di uno di essi tramite l’INAIL.

Prorogata fino alla fine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo, la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare il lavoro agile ai dipendenti senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate nei confronti del ministero del Lavoro, opzione già consentita «fino al 31 gennaio e comunque fino al termine dello stato di emergenza» prima del Milleproroghe dal Dl 125/2020.

In modo analogo viene estesa la deroga all’accordo individuale per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, ora prevista fino al 31 dicembre. Il Parlamento, tramite il decreto legge n. 183/2020, ha prorogato i termini dettati dall’articolo 263 del decreto n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio), fino al termine dell’emergenza sanitaria e non oltre il 31 marzo. Ricordiamo che la norma in questione, in deroga all’articolo 87 del decreto legge n. 18/2020, aveva limitato al solo 50% la percentuale di dipendenti abilitati a svolgere la mansione lavorativa in modalità agile, tuttavia mantenendo ferma la possibilità di prescindere dagli accordi individuali o da obblighi informativi di sorta.

Considerato dunque l’elevato numero di dipendenti pubblici legittimato a operare in smart working, assume notevole importanza la redazione, da parte delle varie Amministrazioni, del POLA. Quest’ultimo è stato individuato come lo strumento principale per regolare l’’esercizio del lavoro agile in una contingenza futura e non emergenziale. Secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della legge 124/2015, gli Enti che adottano il POLA assicurano al 60% dei dipendenti il lavoro agile. In caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, qualora lo richiedano. Infatti nulla impedisce agli Enti di riconoscere l’accesso al lavoro agile ad una percentuale di lavoratori superiore al 30%, se rientra nelle possibilità organizzative dell’ufficio.

È a questo punto necessario sottolineare che il termine di adozione del Pola, 31 gennaio (per gli enti locali è il termine di adozione del Peg, cioè entro i 20 giorni successivi all’adozione del bilancio di previsione), è superato temporalmente dalla validità del contenuto delle disposizioni dell’articolo 263 del decreto Rilancio, che potenzialmente esplica i suoi effetti, quelli della percentuale del 50%, fino a fine marzo.

Sul fronte previdenziale, Inps avrà un anno in più a disposizione per il recupero delle prestazioni indebite relative alle campagne di verifica reddituale del periodo di imposta 2018. La decisione è stata presa a fronte delle nuove modalità di recupero degli indebiti (somme nette e non lorde) introdotta dall’articolo 150 del decreto legge 34/2020 che comporta tempi lunghi di adeguamento delle procedure Inps e quindi non è potuta avvenire entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2020.

Introdotta, inoltre, una sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale del primo semestre 2021, che riprenderanno a decorrere da luglio di quest’anno. La decisione, si legge nella relazione illustrativa del Milleproroghe, è dovuta perché l’attività di accertamento ha richiesto più tempo e anche la consegna delle notifiche ha registrato un rallentamento, con il rischio che ora possano essere recapitati insieme più avvisi, relativi a periodi differenti, soprattutto ad artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata, già toccati duramente dalla crisi.

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