Disegno di Legge recante Deleghe al Governo per il miglioramento della PA

Presentiamo in sintesi il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2019, voluto da Giulia Bongiorno, ministro della Pa, che mira ad individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati.

Per raggiungerli, l’intervento normativo tocca i vari aspetti in cui si articola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per virare verso una reale valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale.

Trattandosi di una “legge delega”, il Governo avrà tempo 18 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, per emanare i decreti legislativi di attuazione, la cui procedura seguirà l’iter parlamentare usuale.

In questa fase, dunque, ci asteniamo da qualsiasi commento, auspicando però che il Ministro PA Giulia Bongiorno voglia convocare in tempi brevi un incontro con le parti sindacali per esaminare congiuntamente i contenuti del disegno di legge ed affrontare i relativi punti di criticità.

 

Il disegno di legge è così articolato:

art.2: principi e criteri accesso pubblico impiego

art.3: criteri della premialità

art.4: riordino dirigenza

art.5: mobilità del personale

art.6: ambiti di intervento della legge e della contrattazione collettiva

ART.2

Riduzione tempi e costi delle procedure concorsuali – estensione a enti locali dell’obbligo di reclutare figure professionali omogenee (secondo quanto previsto dal dl 101/2013), con previsione di incentivi – istituzione dell’Albo Nazionale componenti commissioni esaminatrici per l’espletamento delle procedure concorsuali.

In evidenza – E’ previsto lo svolgimento, nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, di verifiche psico-attitudinali finalizzate all’accertamento anche del possesso di adeguate capacità relazionali, ivi compresa l’attitudine al lavoro di gruppo

ART.3

Istituzione del Sistema Nazionale di valutazione delle performance, anche con il coinvolgimento di utenti  in rapporto con l’amministrazione e di soggetti estranei ma di provata competenza – Le valutazioni avranno riflessi sia sulla progressione di carriera, sia sulla retribuzione accessoria – previsione di concorsi per titoli ed esami riservati ai dipendenti con le migliori valutazioni nel triennio.

In evidenza

– la previsione, in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza, nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della performance da parte delle pubbliche amministrazione, dell’inibizione dell’esercizio delle facoltà assunzionali, del divieto di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del divieto di procedere all’erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della performance;

– la previsione del divieto di erogare, in tutto o in parte, la retribuzione di risultato, in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza, nelle ipotesi di mancata applicazione da parte del personale dirigenziale delle disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance, ivi compreso di quelle relative all’obbligo di procedere ad un’adeguata differenziazione delle valutazioni;

ART.4

Revisione dei requisiti per l’accesso alla qualifica di dirigente – Revisione dei criteri di rotazione, parità di genere, valorizzazione del merito – i concorsi riservati alla dirigenza saranno svolti esclusivamente dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Modifica della disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla PA – Conferma dei principi basilari legge 165/2001 – Nuovo codice disciplinare, con individuazione delle ipotesi di responsabilità dirigenziale – Qualificazione delle fattispecie di assenteismo, scarsa produttività, inefficiente organizzazione delle risorse.

ART. 5

Semplificazione delle procedure di mobilità volontaria, “limitando le ipotesi di obbligatorietà di espletamento preventivo rispetto alle nuove assunzioni, ed escludendo il rilascio del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza, fermo restando l’obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del dLgs n. 165 del 2001″ (7 anni).

Assicurare la pubblicità e la trasparenza delle procedure di mobilità – Attribuzione – a parità di merito – di un titolo di preferenza a favore dei lavoratori con disabilità, nonché ai dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni.

In evidenza – prevedere, per il personale in disponibilità, la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di mancata accettazione di due proposte di ricollocazione formulate nell’ambito del termine di ventiquattro mesi

ART.6

  • I dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della nazione
  • specificare le ipotesi di inderogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione collettiva e individuale
  • definire criteri e limiti per la determinazione dei vincoli finanziari alla contrattazione collettiva
  • ridefinire gli ambiti di intervento della contrattazione collettiva integrativa, specificando i rapporti con la contrattazione collettiva nazionale
  • definire, anche in armonia con i principi dell’Unione europea, l’entità e le modalità di quantificazione del risarcimento del danno a favore del lavoratore nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo;
  • razionalizzare la disciplina dei procedimenti disciplinari anche attraverso l’individuazione, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, di procedimenti semplificati per gli illeciti di minore gravità.