Corte dei Conti: risolta una controversia sulle spese per il personale

(articolo tratto da: www.anutel.it)

Gli aumenti contrattuali sono fuori dal tetto del salario accessorio. A risolvere l’ennesima controversia interpretativa legata alla spesa di personale degli enti locali è la Corte dei conti – Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19/2018.

La questione riguardava l’inclusione o meno nel limite di cui all’art. 23 del dlgs 75/2017, degli aumenti previsti dal nuovo Ccnl alle voci di cui alle lettere a) e b) dell’art. 67.

In effetti, tutto sembrava chiaro: la dichiarazione congiunta n. 5 prevede espressamente che «In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti».

Dal canto suo, la Corte dei conti – Sezioni riunite di controllo, con la deliberazione n. 6/2018 di certificazione sull’ipotesi di contratto funzioni locali ha statuito che «in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2, si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti».

Ma la Sezione regionale di controllo della Puglia ha sposato una tesi diametralmente opposta: nella deliberazione n. 99/2018/Par si legge, infatti, che «l’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del Ccnl del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n. 5 (…), non avendo la stessa alcun valore normativo (…)».

La Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione n. 221/2018) ha, invece, confermato la tesi dell’esclusione, rimettendo la palla la palla alle Autonomie, che hanno chiuso la partita. Ad avviso del collegio, assume valore dirimente la circostanza che le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il fondo trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari.

LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE